STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E’ costituita una associazione denominata ” EDOARDO CON NOI  – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE” in breve denominabile anche come “Edoardo con noi – Onlus”.
L’Associazione ha sede in Roma.

Articolo 2

L’Associazione è benefica e apolitica e non ha finalità di lucro.

L’associazione ha per scopo:

1. la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica per il diabete giovanile insulino dipendente;

2. la promozione di manifestazioni ed eventi dedicati a diverse discipline sportive, con riferimento agli atleti affetti da tale patologia e al relativo coinvolgimento dei mass – media

3. l’attuazione di iniziative di interesse sociale quali l’assistenza a quanti, minori e giovani, hanno bisogno di aiuto medico e psicologico per imparare a convivere con la malattia in modo da condurre  una vita come tutti gli altri:

4. la promozione e la sensibilizzazione nelle scuole e negli altri luoghi di aggregazione giovanile della conoscenza della patologia diabetica anche per contrastare la percezione di diversità che avvertono i giovani affetti da tale malattia

L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, cioè attività analoghe a quelle istituzionali limitatamente al settore menzionato ed attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. In questo caso la finalità solidaristica si intende perseguita indirettamente a beneficio non di singole persone, ma della collettività diffusa. L’associazione per perseguire le predette finalità opera mediante l’attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderendo a progetti che siano in armonia con le finalità dell’Associazione stessa.

Fra le attività promozionali sono comprese le manifestazioni, i seminari, i convegni, i corsi.

L’Associazione è apartitica.

 

Articolo 3

Gli organi dell’associazione sono:

1. l’assemblea degli associati;

2. il Consiglio direttivo;

3. il Tesorier

TITOLO II
GLI ASSOCIATI

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività siano interessate all’attività dell’associazione stessa.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione comporta per gli associati maggiorenni il diritto di voto nelle assemblee riunite per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.
Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione.
Sulla domanda di iscrizione all’associazione decide in modo inappellabile il Consiglio.
L’associazione potrà avvalersi dell’attività e dei servizi di personale volontario non retribuito per l’implementazione delle attività istituzionali.
Tutti i soci aderenti hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;

2. a godere delle attività dell’Associazione;

3. all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali

Ciascun socio aderente è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
L’adesione all’Associazione comporta, per i soci maggiorenni, il diritto di voto nell’Assemblea, per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

Articolo 5

L’associato che intenda recedere dall’associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Articolo 6

La qualità di associati si perde per:

1. il venir meno dei requisiti di cui all’art. 4;

2. l’esclusione deliberata dal consiglio a carico di coloro che per l’aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto si rendesse incompatibile la loro presenza tra gli iscritti.

TITOLO III
L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 7

L’assemblea ordinaria degli associati, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede da indicarsi nell’avviso di convocazione, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque associati.
La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati agli associati per lettera o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Articolo 8

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati con diritto di voto che si trovano in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti associati che rappresentino  almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
All’Assemblea compete:

1. eleggere a maggioranza semplice i membri del Consiglio di Amministrazione;

2. l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale;

3. l’approvazione delle relazioni preventive e consuntive annuali sull’attività dell’Associazione, presentata dal Presidente o dai rispettivi delegati;

4. esprimersi sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

5. l’approvazione dei Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, in particolare quello riguardante le norme elettorali;

6. eventuali modifiche all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea;

7. deliberare su qualunque argomento venga sottoposto  al suo esame;

8. deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; deliberare sulle modifiche dell’attuale statuto.

Articolo 9

L’assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro associato, purché non consigliere.

Articolo 10

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o , in sua assenza, da persona nominata dall’Assemblea.
L’assemblea all’inizio della sessione elegge tra i presenti un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Articolo 11

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Articolo 12

Gli associati riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà degli associati ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 13

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica sino a revoca.
Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e a Lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale o del consiglio.

 

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea, che nomina anche il Presidente.
Per la prima volta la loro nomina viene effettuata nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica sino a revoca.

 

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione egli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

 

Articolo 16

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

TITOLO V
TESORIERE


Articolo 17

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere.
Per la prima volta tale nomina viene effettuata nell’atto costitutivo. Il Tesoriere può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sull’amministrazione dell’associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo il rendimento annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’assemblea degli associati. Il tesoriere è nominato per un triennio.

TITOLO VI
IL PATRIMONIO

 

Articolo 18

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

1. tasse d’iscrizione;

2. quote annuali di associazione;

3. contributi volontari, lasciti, donazioni;

4. attività di raccolta fondi a livello nazionale ed internazionale.

 

Articolo 19

Prima del 13 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.

 

Articolo 20

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO

 

Articolo 21

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alle nomine di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dell’associazione. I beni dell’associazione, esaurita la liquidazione, dovranno essere devoluti a favore di associazioni od altri enti aventi finalità analoghe.

 

Articolo 22

Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento o per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata.